Art. 4.
(Attività dei consorzi di tutela).

       1. Nel rispetto e in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 53, commi

 

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15 e seguenti, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e successive modificazioni, gli eventuali consorzi di tutela presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali tramite apposito decreto direttoriale, predispongono un progetto volto a:

          a) ampliare le aree di produzione tutelata di qualità;

          b) individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva, anche mediante il miglioramento dei sistemi di irrigazione e di raccolta delle acque;

          c) favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato, in particolare per gli agrumeti abbandonati dei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività colturale.

      2. In concorso con i comuni e con le comunità montane interessate, i consorzi di tutela effettuano un censimento delle aree terrazzate in stato di abbandono, allo scopo di valutare lo stato di dissesto idrogeologico e i costi di ripristino colturale.
      3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.